Art. 19.
(Scuole private di danza).

      1. Gli allievi delle scuole private di danza che non hanno ancora compiuto il quattordicesimo anno di età devono essere sottoposti durante il loro primo anno di corso a una visita medica specialistica che ne attesti l'integrità fisica. Le scuole private di danza devono documentare l'idoneità della loro struttura di esercizio secondo le norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza ed hanno l'obbligo di richiedere all'atto dell'iscrizione e di conservare i seguenti documenti:

          a) certificato di nascita o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione;

          b) certificato, da rinnovare annualmente, di sana e robusta costituzione redatto dal medico di base;

          c) certificato specialistico da rinnovare ogni due anni per lo svolgimento dell'attività coreutica, redatto da un medico ortopedico;

          d) certificato specialistico da rinnovare ogni due anni redatto da un medico cardiologo.

      2. Della presentazione della certificazione di cui al comma 1 la scuola deve rilasciare apposita ricevuta. In caso di ammissione alla scuola di allievi privi

 

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della documentazione medica si applica la sanzione amministrativa del pagamento di 516 euro per ogni singolo allievo a carico dal rappresentante giuridico della scuola.