1. Gli allievi delle scuole private di danza che non hanno ancora compiuto il quattordicesimo anno di età devono essere sottoposti durante il loro primo anno di corso a una visita medica specialistica che ne attesti l'integrità fisica. Le scuole private di danza devono documentare l'idoneità della loro struttura di esercizio secondo le norme vigenti a tutela della salute e della sicurezza ed hanno l'obbligo di richiedere all'atto dell'iscrizione e di conservare i seguenti documenti:
a) certificato di nascita o relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) certificato, da rinnovare annualmente, di sana e robusta costituzione redatto dal medico di base;
c) certificato specialistico da rinnovare ogni due anni per lo svolgimento dell'attività coreutica, redatto da un medico ortopedico;
d) certificato specialistico da rinnovare ogni due anni redatto da un medico cardiologo.
2. Della presentazione della certificazione di cui al comma 1 la scuola deve rilasciare apposita ricevuta. In caso di ammissione alla scuola di allievi privi